(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 6 agosto 2015) La competente commissione consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello statuto, ha approvato; IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale 29 giugno 1978, n. 38 1. L'art. 8 della legge regionale 29 giugno 1978, n. 38 (Disciplina e organizzazione degli interventi in dipendenza di calamita' naturali) e' sostituito dal seguente: «Art. 8 (Fondi a favore di imprese danneggiate). - 1. Al fine di sostenere il ripristino dell'operativita' di attivita' produttive danneggiate da calamita' naturali che si verifichino sul territorio piemontese e che rientrino nei casi di cui all'art. 9, la regione istituisce un apposito fondo gestito direttamente o attraverso un ente in house providing ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamenti per la fornitura di beni e servizi. 2. Il fondo, utilizzato per fronteggiare le conseguenze delle calamita' naturali a far data dagli eventi di cui all'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 217 del 7 gennaio 2015 (Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di Torino, Alessandria, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli nei giorni dal 12 al 14 ottobre, il 4 e 5, l'11 e 12 ed il 14 e 15 novembre 2014), e' destinato alla concessione, a favore delle imprese industriali, artigiane, di servizi, commerciali e turistiche aventi unita' locali danneggiate da tali eventi, di agevolazioni economiche destinate ad ovviare ai danni arrecati dagli eventi medesimi e a sostenere investimenti al fine di favorire le condizioni di continuita' o di ripresa delle attivita' economiche. Possono essere ammesse ai benefici del presente articolo, previa adeguata motivazione, attivita' non rientranti nei casi sopra indicati, anche senza fini di lucro, che possano essere ritenute di rilevanza in ambito sociale ed economico. 3. Alle imprese di cui al comma 2 e' concessa un'agevolazione sotto forma di prestito rimborsabile a tasso agevolato o, in via eccezionale e per casi particolari e debitamente motivati, di contributo a fondo perduto. 4. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce entro sessanta giorni, con apposito provvedimento, le modalita' di istituzione e gestione del fondo di cui al comma 1, le modalita' attuative per la concessione delle agevolazioni comprensive delle disposizioni di armonizzazione con gli eventuali finanziamenti previsti dallo Stato, nonche', nel caso di prestito rimborsabile a tasso agevolato, delle modalita' di finanziamento e di rientro nel bilancio regionale, in applicazione di quanto disposto dall'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003). 5. La regione favorisce le condizioni di continuita' o di ripresa delle attivita' economiche delle imprese di cui al comma 2 anche attraverso appositi strumenti finanziari finalizzati ad agevolare l'accesso al credito e istituisce a tal proposito un fondo di garanzia, secondo modalita' stabilite con deliberazione della giunta regionale. 6. Gli atti emanati in applicazione del presente articolo che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui tali aiuti siano erogati in conformita' a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 7. Agli oneri economici derivanti dal presente articolo si fa fronte secondo quanto previsto all'art. 17, comma 3-bis.».