(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del
                           6 agosto 2015) 
 
  La competente commissione consiliare in sede legislativa, ai  sensi
degli articoli 30 e 46 dello statuto, ha approvato; 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                      Sostituzione dell'art. 8 
             della legge regionale 29 giugno 1978, n. 38 
 
  1. L'art. 8 della legge regionale 29 giugno 1978, n. 38 (Disciplina
e  organizzazione  degli  interventi  in  dipendenza   di   calamita'
naturali) e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 8 (Fondi a favore di imprese danneggiate). - 1.  Al  fine  di
sostenere il ripristino  dell'operativita'  di  attivita'  produttive
danneggiate da calamita' naturali che si verifichino  sul  territorio
piemontese e che rientrino nei casi di cui  all'art.  9,  la  regione
istituisce un apposito fondo gestito  direttamente  o  attraverso  un
ente in house providing ai sensi della vigente normativa nazionale  e
comunitaria in materia di affidamenti per  la  fornitura  di  beni  e
servizi. 
  2. Il fondo,  utilizzato  per  fronteggiare  le  conseguenze  delle
calamita' naturali a far data dagli eventi di cui  all'ordinanza  del
capo del Dipartimento della protezione civile n. 217  del  7  gennaio
2015 (Primi interventi urgenti di protezione  civile  in  conseguenza
degli  eccezionali  eventi  meteorologici  che   hanno   colpito   il
territorio delle province di  Torino,  Alessandria,  Biella,  Novara,
Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli nei giorni dal 12 al 14 ottobre, il 4
e 5, l'11 e 12 ed il 14  e  15  novembre  2014),  e'  destinato  alla
concessione,  a  favore  delle  imprese  industriali,  artigiane,  di
servizi, commerciali e turistiche aventi unita' locali danneggiate da
tali eventi, di agevolazioni economiche destinate ad ovviare ai danni
arrecati dagli eventi medesimi e a sostenere investimenti al fine  di
favorire le condizioni di continuita' o di  ripresa  delle  attivita'
economiche. Possono essere ammesse ai benefici del presente articolo,
previa adeguata motivazione, attivita' non rientranti nei casi  sopra
indicati, anche senza fini di lucro, che possano essere  ritenute  di
rilevanza in ambito sociale ed economico. 
  3. Alle imprese di cui al comma 2 e' concessa un'agevolazione sotto
forma  di  prestito  rimborsabile  a  tasso  agevolato  o,   in   via
eccezionale  e  per  casi  particolari  e  debitamente  motivati,  di
contributo a fondo perduto. 
  4.  La  giunta  regionale,  sentita   la   commissione   consiliare
competente,   definisce   entro   sessanta   giorni,   con   apposito
provvedimento, le modalita' di istituzione e gestione  del  fondo  di
cui al comma 1, le  modalita'  attuative  per  la  concessione  delle
agevolazioni comprensive delle disposizioni di armonizzazione con gli
eventuali finanziamenti previsti dallo Stato, nonche',  nel  caso  di
prestito  rimborsabile  a  tasso  agevolato,   delle   modalita'   di
finanziamento e di rientro nel bilancio regionale, in applicazione di
quanto disposto dall'art. 72 della legge 27  dicembre  2002,  n.  289
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato. Legge finanziaria 2003). 
  5. La regione favorisce le condizioni di continuita' o  di  ripresa
delle attivita' economiche delle imprese di  cui  al  comma  2  anche
attraverso appositi strumenti  finanziari  finalizzati  ad  agevolare
l'accesso al credito  e  istituisce  a  tal  proposito  un  fondo  di
garanzia, secondo modalita' stabilite con deliberazione della  giunta
regionale. 
  6. Gli atti emanati  in  applicazione  del  presente  articolo  che
prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di  Stato,
ad eccezione dei casi in cui tali aiuti siano erogati in  conformita'
a quanto previsto  dai  regolamenti  comunitari  di  esenzione,  sono
oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e  108  del  trattato
sul funzionamento dell'Unione europea. 
  7. Agli oneri economici  derivanti  dal  presente  articolo  si  fa
fronte secondo quanto previsto all'art. 17, comma 3-bis.».